Il Massaggiatore Capo Bagnino abilitato può lavorare in tutti i Paesi europei che riconoscono e regolamentano la professione, grazie alla Direttiva UE 2005/36 che regola la libera circolazione dei professionisti in UE.
La figura di Massaggiatore Capo Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è declinata, con nomenclature diverse ma competenze e mansioni simili, in diversi Paesi europei.
Il Regulated Professions Database della Commissione Europea riporta quanto segue circa l’inquadramento normativo del MCB in Italia:
Il Massaggiatore Capo-Bagnino degli Stabilimenti Idroterapici è un operatore sanitario che svolge la sua attività in base al Regio Decreto 31/05/1928 , n. 1334 e artt. 99 e 140 T.U. L. S 1934, sia come libero professionista sia come dipendente di strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate.
In ambito sanitario: erogare terapie manuali, fisiche e strumentali (elettromedicali), su prescrizione del medico. Svolgere, nel limite delle proprie competenze, attività cura, prevenzione e recupero funzionale (es. ginnastica posturale o rieducazione funzionale), mediante massoterapia, idroterapia, ginnastica a secco ed con l’ausilio di elettromedicali semplici complementari alla terapia stessa, in proprio “gabinetto massoterapico”(studio massoterapico) o come dipendente in ausilio alle professioni sanitarie mediche (l’assunzione della figura del M.C.B. non concorre a soddisfare i requisiti necessari per l’apertura di studi professionali in ambito della riabilitazione). Lavorare quindi in esenzione d’IVA su prescrizione medica o su indicazione diretta di un professionista Sanitario.
In ambito benessere/non sanitario: erogare servizi non sanitari, quali il massaggio benessere, trattamenti olistici e simili, emettendo quindi IVA e lavorando solo su cliente sano (in questo caso si parla di “massaggio igienico”).
Fonte
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/regprof/3305
Quella di MCB in Italia è classificata come arte ausiliaria delle professioni sanitarie. Attualmente può formarsi solamente in due Regioni, Lombardia e Abruzzo, ed è autorizzata a operare sia in ambito sanitario che in altri ambiti dal decreto n.10043 del 06 ottobre 2009.
Un MCB può occuparsi di prevenzione ma non di riabilitazione (campo d’azione del fisioterapista) e necessita della presenza di prescrizione medica per svolgere trattamenti di tipo terapeutico/sanitario, quindi anche trattamenti che richiedono l’ausilio di attrezzatura elettromedicale. I trattamenti nell’ambito del benessere, detti anche trattamenti igienici, possono invece essere svolti autonomamente e in libertà professionale.
Come già specificato, la formazione MCB è presente solamente in Lombardia e Abruzzo. I corsi MCB devono essere necessariamente accreditati dalla Regione di competenza per poter offrire un titolo abilitante.
I corsi per MCB sono rivolti sia ai diplomati che ai laureati in ambito sanitario, scienze motorie (anche diplomati ISEF). Nel primo caso sono corsi biennali da 1200 ore (limite stabilito dalla Regione) inclusive di tirocinio, nel secondo caso si tratta di 1 anno di corso.
Al termine del percorso si sostiene un esame per il rilascio del titolo di abilitazione.